Art. 26.
(Titoli preferenziali per la partecipazione
a concorsi pubblici).

      1. Per il personale assunto direttamente e che non ha presentato domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25, il servizio prestato presso gli organismi informativi costituisce comunque titolo preferenziale nella partecipazione concorsi pubblici.
      2. Al numero 16 del comma 4 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e coloro che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio presso gli organismi del sistema delle informazioni per la sicurezza».